1. Non si ha contribuzione a carico del datore di lavoro per il contratto formativo per gli adolescenti.
2. Per il contratto formativo per i giovani la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 5 per cento. A carico del lavoratore è posto un onere contributivo pari a un quinto del contributo a carico del datore di lavoro. Al termine del rapporto tali benefìci contributivi sono mantenuti per due anni qualora lo stesso sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Durante il rapporto di lavoro di cui al presente capo, la riduzione delle aliquote contributive è subordinata alla partecipazione dei lavoratori in contratto formativo alle attività di formazione esterna previste nel progetto, a meno che la mancata partecipazione sia dovuta a carenze nella programmazione e nell'attivazione delle iniziative da parte dell'amministrazione regionale competente. In tal caso all'amministrazione sono trasferiti gli oneri relativi alle agevolazioni contributive concesse.
4. Nel settore artigiano e nelle imprese di piccole dimensioni, come determinate dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12