Art. 9.
(Sgravi contributivi).

      1. Non si ha contribuzione a carico del datore di lavoro per il contratto formativo per gli adolescenti.
      2. Per il contratto formativo per i giovani la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 5 per cento. A carico del lavoratore è posto un onere contributivo pari a un quinto del contributo a carico del datore di lavoro. Al termine del rapporto tali benefìci contributivi sono mantenuti per due anni qualora lo stesso sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
      3. Durante il rapporto di lavoro di cui al presente capo, la riduzione delle aliquote contributive è subordinata alla partecipazione dei lavoratori in contratto formativo alle attività di formazione esterna previste nel progetto, a meno che la mancata partecipazione sia dovuta a carenze nella programmazione e nell'attivazione delle iniziative da parte dell'amministrazione regionale competente. In tal caso all'amministrazione sono trasferiti gli oneri relativi alle agevolazioni contributive concesse.
      4. Nel settore artigiano e nelle imprese di piccole dimensioni, come determinate dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12

 

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ottobre 2005, che hanno ottemperato alle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per il contratto formativo per i giovani è ridotta di 2 punti percentuali.
      5. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro si riduce di 2 punti percentuali qualora il contratto formativo sia stipulato con giovani che, sulla base di rilevazioni effettuate dai centri provinciali per l'impiego, statisticamente, possiedono in misura proporzionalmente minore, nel settore contrattuale di riferimento, la qualificazione professionale che il contratto è volto ad acquisire.
      6. Sono concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative interne secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.